Statuto

L'Assemblea costituente presso la sala capitolare dell'Abbazia medioevale di Monluè (Milano)










STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Isola del Tesoro”

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi delle legge 383 del 7 dicembre 2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “ISOLA DEL TESORO”. L’Associazione si rifà ad ogni norma civilistica e fiscale relativa alle associazioni di promozione sociale.

Articolo 2 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Milano e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La variazione della denominazione e della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 -  SCOPO E SUA ATTIVAZIONE
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro, si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
L'attività degli Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.
L’Associazione si pone come scopo statuario e istituzionale la promozione della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica così come di seguito descritto.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, che hanno ispirato l'Associazione stessa, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali (elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, iniziative socio educative e culturali),  l'Associazione in particolare si propone:
a)       di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b)       di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, nello specifico:

ü   educazione, istruzione, formazione;
ü   tutela dell’ambiente e ecosistema;
ü   valorizzazione del patrimonio culturale;
ü   turismo sociale;
ü   ricerca ed erogazione di servizi culturali;
ü   formazione extra-scolastica;
ü   promozione di occasioni di incontro e di aggregazione e di eventi culturali;
L'Associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5 – SOCI E LORO CARATTERISTICHE
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci tutti coloro i quali condividendo le finalità del presente statuto e riconoscendosi intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci tutti coloro che condividono le finalità del presente Statuto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci, si distinguono in:
Soci Fondatori, coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione;
Soci Ordinari, coloro che versano la quota sociale annua fissata dal Consiglio Direttivo;
Soci Sostenitori, coloro che versano un contributo straordinario o prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria.
Soci Onorari, coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono individuati come tali dell’Assemblea per particolari benemerenze verso l’Associazione;

Articolo 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Gli Associati hanno eguali diritti, sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Possono partecipare a tutti gli eventi promossi dall’Associazione, esercitare il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci nonché l’elettorato attivo e passivo.
La qualità di Socio si perde per:
ü  Dimissioni volontarie;
ü   Mancato pagamento della quota sociale;
ü   Scioglimento dell’Associazione ai sensi del presente Statuto;
ü   Radiazione: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
ü  Decesso;
Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
La quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate. Sono organi dell'Associazione:
a)       l'Assemblea dei Soci;
b)       il Consiglio Direttivo;
c)       il Presidente;

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli Associati, quando regolarmente convocata.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'Assemblea ha il compito:
a)       eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b)       approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
c)       di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
d)       di giudicare in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto nel presente statuto;
e)       di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.




Articolo 9 – FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è convocata presso la Sede Sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, a mezzo fax o posta elettronica agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la Sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto  (presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati).
In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Articolo 10 - CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 11 -  FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando, di volta in volta, il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua  assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni, controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso, in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
ü  convoca l’Assemblea dei Soci;
ü  predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
ü  redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
ü  vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
ü  determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli Associati;
ü  emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Per i casi di indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 15 - IL TESORIERE
Al Tesoriere spetta il compito di:
ü  tenere e aggiornare i libri contabili;
ü  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
ü  provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Articolo 16 - IL SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
ü  provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
ü  provvede al disbrigo della corrispondenza;
ü  è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Articolo 17 - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
a)       dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
b)       dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
c)       da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
d)       dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

             Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale indivisibile è costituito da:
ü  beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;
ü  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
ü  da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o successioni effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

Articolo 19 - ANNO SOCIALE E L’ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.


Articolo 20 - NORME FINALI
Per quanto non contenuto nel presente statuto,  si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente Statuto costituisce parte integrante dell’Atto costitutivo in pari data redatto dai Soci Fondatori.


Letto, approvato e sottoscritto a Milano, il 31/03/2014




MANCA STEFANIA                                        ………………………………………………………
TUSA ROSALIA                                               ………………………………………………………
MELOTTI CLAUDIO                                      ………………………………………………………
GACCIONE SIMONA                                     ………………………………………………………    
SANTORO ELEONORA                                 ………………………………………………………
MARANGON MIRKO MARIA                        ………………………………………………………
TEODORI ANDREA                                         ………………………………………………………
MAGAGNIN SIMONA                                    ………………………………………………………
RENDINA ALESSANDRO                              ………………………………………………………
VACCARO SERENELLA                                 ………………………………………………………
CARTERI GIOVANNI ANTONIO                  ………………………………………………………


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