STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Isola
del Tesoro”
STATUTO
Articolo 1 -
DENOMINAZIONE
E’ costituita,
ai sensi delle legge 383 del 7 dicembre 2000, l'Associazione di Promozione Sociale
denominata “ISOLA DEL TESORO”. L’Associazione
si rifà ad ogni norma civilistica e fiscale relativa alle associazioni di
promozione sociale.
Articolo 2 -
SEDE
L'Associazione
ha sede legale in Milano e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni
anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La variazione
della denominazione e della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea
ordinaria dei Soci. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 3 -
DURATA
La durata dell'Associazione
è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea
straordinaria degli Associati.
Articolo 4
- SCOPO E SUA ATTIVAZIONE
L’Associazione è
apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro, si atterrà ai seguenti principi:
democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel
rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità
delle cariche sociali.
L'attività degli
Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle
attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di
particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.
L’Associazione si pone come scopo statuario e
istituzionale la promozione della solidarietà sociale, umana, civile, culturale
e di ricerca etica così come di seguito descritto.
Lo spirito e la
prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della
Costituzione Italiana, che hanno ispirato l'Associazione stessa, e si fondano
sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della
persona.
Per perseguire
gli scopi sociali (elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di
solidarietà sociale, iniziative socio educative e culturali), l'Associazione in particolare si propone:
a)
di
stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in
situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b)
di
avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, nello
specifico:
ü
educazione,
istruzione, formazione;
ü
tutela
dell’ambiente e ecosistema;
ü
valorizzazione
del patrimonio culturale;
ü
turismo
sociale;
ü
ricerca
ed erogazione di servizi culturali;
ü
formazione
extra-scolastica;
ü
promozione
di occasioni di incontro e di aggregazione e di eventi culturali;
L'Associazione
sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Articolo 5 –
SOCI E LORO CARATTERISTICHE
Possono far
parte dell’Associazione, in qualità di Soci tutti coloro i quali condividendo
le finalità del presente statuto e riconoscendosi intendono partecipare alle
attività organizzate dall’Associazione e che siano dotati di una irreprensibile
condotta morale e civile.
Possono chiedere
di essere ammessi come Soci tutti coloro che condividono le finalità del
presente Statuto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza
obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
I Soci, si
distinguono in:
Soci Fondatori, coloro che sono
intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione;
Soci Ordinari, coloro che versano la quota sociale annua fissata dal Consiglio Direttivo;
Soci Sostenitori, coloro che versano un contributo
straordinario o prestando una attività prevalentemente gratuita e
volontaria.
Soci Onorari, coloro che, su
proposta del Consiglio Direttivo, vengono individuati come tali dell’Assemblea per
particolari benemerenze verso l’Associazione;
Articolo 6 -
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Gli Associati
hanno eguali diritti, sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e
regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle
disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Possono
partecipare a tutti gli eventi promossi dall’Associazione, esercitare il
diritto di voto nell’Assemblea dei Soci nonché l’elettorato attivo e passivo.
La qualità di Socio
si perde per:
ü
Dimissioni
volontarie;
ü
Mancato
pagamento della quota sociale;
ü
Scioglimento
dell’Associazione ai sensi del presente Statuto;
ü
Radiazione:
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio;
ü
Decesso;
Gli Associati
che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono
richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione
stessa.
La quota
associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, è personale, non è
rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
I proventi delle
attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non
verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento
dei fini perseguiti dalla Associazione.
Articolo 7 -
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Tutte le cariche
elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate. Sono
organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea
dei Soci;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
il
Presidente;
Articolo 8 -
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue
deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano
tutti gli Associati, quando regolarmente convocata.
L’Assemblea può
essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il
massimo organo deliberante.
In particolare l'Assemblea
ha il compito:
a)
eleggere
i membri del Consiglio Direttivo;
b)
approvare
il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
c)
di
approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
d)
di
giudicare in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su
qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto nel
presente statuto;
e)
di
deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale
scioglimento dell'Associazione stessa.
Articolo 9 –
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è
convocata presso la Sede Sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il
mese di Aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga
richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno
un terzo dei Soci.
La convocazione
è fatta dal Presidente dell'Associazione, a mezzo fax o posta elettronica agli
associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della
riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione
presso la Sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella
convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo
e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Hanno
diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della
quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al
Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni Socio ha
diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono
prese a maggioranza degli aventi diritto al voto (presenza fisica o per delega di almeno la
metà degli associati).
In seconda
convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il
numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene
conto degli astenuti.
Per la
modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il
settantacinque per cento degli associati intervenuti, sia in prima che in
seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente
o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato
dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea
saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario
stesso.
Le decisioni
prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci
sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha
diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo
stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell’Associazione.
Articolo 10 -
CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, Vicepresidente, il
Tesoriere e il Segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e
stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente
statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a
mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i
nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della
loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il
Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 11
- FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non
superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea
elegge il Consiglio Direttivo, determinando, di volta in volta, il numero dei
componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive
generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al
conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio
Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il
funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi
all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio
Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 12 -
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo
si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità,
oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio
stesso.
Ogni membro del
Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni
prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato
nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo
lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e
telegramma.
L'avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 13 –
SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per la validità
della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza
dei membri dello stesso.
La riunione è
presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente
o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per
partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da
chi presiede la riunione.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Delle deliberazioni
stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14 – IL
PRESIDENTE
Il Presidente,
eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni,
controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli
altri organi sociali. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha
la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede
le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente
assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché,
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso, in occasione della prima
adunanza utile.
Il Presidente ha
i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno
essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare
compete al Presidente:
ü
convoca
l’Assemblea dei Soci;
ü
predisporre
le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell’Associazione;
ü
redigere
la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
ü
vigilare
sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
ü
determinare
i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli
Associati;
ü
emanare
i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Per i casi di indisponibilità
ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è
sostituito dal Vicepresidente.
Articolo 15 - IL
TESORIERE
Al Tesoriere
spetta il compito di:
ü tenere e
aggiornare i libri contabili;
ü predisporre il
bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
ü provvede alla
riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni
del Consiglio Direttivo;
Articolo 16 - IL
SEGRETARIO
Il Segretario
coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
ü provvede alla
tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
ü provvede al
disbrigo della corrispondenza;
ü è responsabile
della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali;
Articolo 17 -
RISORSE ECONOMICHE
Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e
per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
a)
dalle
quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività
sociali;
b)
dall’utile
derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle
quali essa partecipa;
c)
da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'Associazione;
d)
dagli
introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni
eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale
indivisibile è costituito da:
ü
beni
mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;
ü
da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
ü
da
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o successioni effettuati da Soci, dai
privati o da Enti;
Articolo 19 - ANNO
SOCIALE E L’ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale e
l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio
Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio
preventivo, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per
l'approvazione.
Articolo 20 -
NORME FINALI
Per quanto non
contenuto nel presente statuto, si
rimanda alla normativa vigente in materia.
Il presente
Statuto costituisce parte integrante dell’Atto costitutivo in pari data redatto
dai Soci Fondatori.
Letto, approvato
e sottoscritto a Milano, il 31/03/2014
MANCA
STEFANIA ………………………………………………………
TUSA ROSALIA ………………………………………………………
MELOTTI
CLAUDIO ………………………………………………………
GACCIONE SIMONA ………………………………………………………
SANTORO ELEONORA
………………………………………………………
MARANGON
MIRKO MARIA ………………………………………………………
TEODORI ANDREA ………………………………………………………
MAGAGNIN SIMONA ………………………………………………………
RENDINA ALESSANDRO ………………………………………………………
VACCARO SERENELLA ………………………………………………………
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